Art. 27.
(Recesso).

      1. Nei contratti di cui al presente capo stipulati per una durata superiore a dodici mesi è ammesso il recesso solo per giusta causa, senza obbligo di preavviso, ovvero il recesso per giustificato motivo, con obbligo di preavviso. Nei contratti di durata inferiore

 

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è ammesso il recesso solo per giusta causa.
      2. La durata del preavviso, ove non sia stabilita contrattualmente, è determinata in base agli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità. Il committente può corrispondere un'indennità sostitutiva di importo pari al compenso che sarebbe spettato alla lavoratrice o al lavoratore per la durata del preavviso medesimo. La lavoratrice o il lavoratore può corrispondere al committente un'indennità sostitutiva di importo pari alla metà del suddetto compenso.
      3. Il recesso è comunicato per iscritto. La lavoratrice o il lavoratore può chiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso. In tal caso, il committente deve, nei dieci giorni successivi alla richiesta, comunicarli per iscritto alla lavoratrice o al lavoratore.
      4. Il recesso intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 è inefficace.
      5. Il committente che recede ingiustificatamente dal contratto è tenuto a corrispondere alla lavoratrice o al lavoratore un congruo indennizzo, di importo almeno pari al doppio di quello dell'indennità di mancato preavviso e comunque modulato sulla base della dimensione occupazionale dell'impresa committente.
      6. La lavoratrice e il lavoratore che recedono per giusta causa hanno diritto di percepire dal committente l'indennità sostitutiva del preavviso.
      7. Il recesso per motivi discriminatori di cui all'articolo 7 è nullo.
      8. Rientra nella giusta causa o nel giustificato motivo di recesso della lavoratrice o del lavoratore la modificazione unilaterale da parte del committente degli elementi del contratto di cui all'articolo 18.